Bonus box (o garage o rimessa) per l’auto rendendo meno onerosi i costi grazie alla possibilità di portare in detrazione Irpef il 50% delle spese sostenute per l’acquisto o la costruzione entro il 2024.
Importante è anche rispettare il principio di pertinenza: il box auto va inteso come destinato in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
Per usufruire della detrazione – si legge sul sito dell’Agenzia per le Entrate – per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo.
Si tratta di un’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 Testo Unico delle Imposte sui redditi): la detrazione è stata elevata al 50% fino al 31 dicembre 2024 per un limite massimo di spesa di 96mila euro.
La detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, anche quando la costruzione è stata realizzata in economia. Queste spese devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa non è stata ancora ultimata.
Gli interventi agevolati
Tra gli interventi agevolati rientrano anche l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione; la realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. La detrazione non scatta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso.
Inoltre la detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da attestazione rilasciata dal costruttore.
La concessione dell’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni: deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione; deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione; è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili).
Acquisto di casa e box
Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.
La detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o, in assenza, di un preliminare d’acquisto registrato, in cui è indicato il vincolo pertinenziale. È necessario, però, che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede la detrazione.
La documentazione
Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso diatto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità; dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione: bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Per la costruzione del box pertinenziale è necessario che il proprietario sia in possesso di: concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione; bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.