Ristrutturare casa permette di fruire della detrazione fiscale al 50% e il limite massimo di spesa di 96.000 euro fino al 31 dicembre 2024. Dal 2025, a meno di eventuali proroghe, la detrazione fiscale si abbasserà al 36% e fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. La detrazione da indicare nella denuncia dei redditi deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Per capire cominciamo con degli esempi. E a seguire tutto
Ristrutturare casa con la detrazione al 50%: i lavori ammessi
I lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
- manutenzione ordinaria solo su parti comuni di edifici residenziali o sul singolo immobile solo se si esegue un intervento più grande ( per fare un esempio si pensi alla ristrutturazione del bagno e conseguente tinteggiatura delle pareti)
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
- realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi
- bonifica dall’amianto ed esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (negli interventi per fare qualche esempio è escluso l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas, mentre è ammessa la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante).
- quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, come furto, aggressione. In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza
- quelli finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici
- interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Chi può avere la detrazione al 50%
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Bonus 50% esempi
Facciamo qualche esempio per capire come funziona il bonus 50% per ristrutturazione:
- Lavori di ristrutturazione sul singolo appartamento costati 25.000 euro e pagati nel 2024: Per i lavori effettuati sulle singole unità abitative è possibile usufruire della detrazione dall’Irpef al 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione fiscale viene spalmata in 10 rate, uno all’anno. Quindi dei 25.000 spesi si recupera la metà (il 50%), ovvero 12.500 euro che vengono suddivisi in dieci rimborsi annuali di 1.250 euro all’anno.
- Lavori di ristrutturazione sul singolo appartamento che verranno eseguiti e pagati nel 2025 per un importo di 20.000 euro: dato che dal 1° gennaio 2025 la detrazione sarà del 36% (con limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare), allora si fruirà di uno sconto di 7.200 euro (il 36% di 20.000) da ripartire in dieci quote annuali, quindi 720 euro all’anno, nella denuncia dei redditi.
- Per lavori di ristrutturazione sul singolo appartamento che verranno eseguiti e pagati nel 2025 per un importo di 50.000 euro: dato che dal 1° gennaio 2025 la detrazione sarà del 36% con limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, si fruirà di uno sconto di 9.000 euro (il 36% di 48.000 e non di 50.000 euro) da ripartire in dieci quote annuali, quindi 900 euro all’anno, nella denuncia dei redditi.
Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.
Detrazione per ristrutturazione al 50% per lavori in condominio
Come scritto sopra, anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le detrazioni:
- al 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
- al 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2025.
Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà. I lavori sulle parti comuni ammessi alla detrazione sono quelli di:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia.
Cosa bisogna fare per poter fruire del bonus ristrutturazione
Per usufruire della detrazione fiscale al 50% è necessario:
- inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8% (che si alzerà all’11% dal 1° marzo 2024) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:
- le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
- ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento.
Dal 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, le informazioni sui lavori di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici e il relativo ecobonus.
Gli interventi soggetti a obbligo di trasmissione delle informazioni sono quelli terminati l’anno precedente, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie e quelli che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Nel dettaglio tali lavori sono:
- installazione di serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi
- riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi e dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno;
- installazione di collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto.;
- sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sistemi ibridi (caldaiaa condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- microcogeneratori (Pe<50kWe);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
- impianti fotovoltaici.
Per gli altri interventi, che non comportano risparmio energetico, non è necessario inviare nulla.
Vanno comunicati all’Enea anche gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus mobili, la detrazione fiscale per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici, connessa alla ristrutturazione, ossia forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici.
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