Sarà possibile beneficiare del bonus ristrutturazione anche nel 2024. La detrazione Irpef del 50% sulle spese per la ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali è attiva fino al prossimo 31 dicembre. Si tratta di un beneficio disciplinato dall’articolo 16-bis del Dpr n. 917/86. Vediamo nello specifico in cosa consiste questa agevolazione fiscale, a chi è destinata, per quali interventi e cosa è cambiato nel tempo.
Bonus ristrutturazione 2024, cosa dice l’Agenzia Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto delle apposite guide volte a fornire tutti i chiarimenti necessari sulle agevolazioni fiscali per la casa. Tra queste, c’è anche il documento relativo al bonus ristrutturazione.
Come spiegato, l’agevolazione fiscale per la ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali è disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Ma per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.
Questi maggiori importi sono stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di Bilancio 2022, che ha prorogato al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Secondo quanto previsto ad oggi, dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.
Bonus ristrutturazione 50, chi può beneficiarne
Ma chi può beneficiare dell’agevolazione fiscale? A poterne usufruire sono i contribuenti soggetti all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, che sostengono le spese di ristrutturazione. Nello specifico:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari dell’immobile;
- soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ma, sostenendo le spese ed essendo intestatari di bonifici e fatture, anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Bonus ristrutturazione casa 2024, per quali interventi
I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono interventi di:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.