Bonus ristrutturazione: chi può usarlo? Non solo il proprietario…

I contribuenti che ristrutturano le abitazioni e parti comuni di edifici residenziali possono detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) una parte delle spese sostenute per i lavori. È il bonus ristrutturazione pari al 50% delle spese sostenute su un ammontare massimo di  96.000 euro per ciascuna unità immobiliare fino al 31 dicembre 2024.

Detrazione fiscale per ristrutturazione

La detrazione, spalmata in dieci anni, viene suddivisa fra tutti i soggetti che hanno partecipato alla spesa e che hanno diritto. Ma sono tanti i dubbi che ci vengono posti in merito. In questo articolo rispondiamo a due diversi lettori che ci hanno rivolto domande differenti ma affini, precisando ancora una volta chi sono i soggetti che possono fruire della detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione edilizia.

Domanda di Michele F. Se cedo il sottotetto a mia figlia e lei lo recupera e ristruttura per trasformarlo in abitazione, può usufruire lei delle agevolazioni fiscali)?

Domanda di Vania M. Io ed il mio compagno (non siamo sposati) abbiamo la residenza in un immobile oggetto di ristrutturazione straordinaria e di cui sono proprietaria solo io. Per le detrazioni, è corretto che anche lui ne possa usufruire perché, pur non essendo familiare convivente, vanta il diritto di abitazione sull’immobile?

 

ristrutturazione straordinaria

Ristrutturazione: chi ha diritto alla detrazione fiscale

Come si legge nella guida dedicata alla ristrutturazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione spetta ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. In sostanza trattasi di:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

Se poi è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:

– è stato immesso nel possesso dell’immobile

-esegue gli interventi a proprio carico

– è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile,
limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzat

È bene precisare infine che la detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici (detrazione attualmente pari al 65%). Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio.

Cosa bisogna fare per usare il bonus ristrutturazione

Per usufruire della detrazione fiscale al 50% è necessario:

  1. inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
  2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8% (che si alzerà all’11% dal 1° marzo 2024)  a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

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