Dell’immobile le unità collabenti hanno giusto, per l’appunto, l’immobilità, il fatto di essere rimaste più o meno in piedi, nel luogo dove sorsero in origine. Per il resto altro non sono che ruderi o unità immobiliari parzialmente demolite. Le unità collabenti fanno parte della categoria catastale F2 e sono costruzioni inutilizzabili e non abitabili.
L’etimologia di “unità collabenti”: cosa significa?
Per prima cosa, dobbiamo capire cosa si intende per unità collabenti. L’origine del loro nome parla chiaro: collabente deriva da collabire, verbo dotto, derivato direttamente dal latino collabi che significa “squassarsi, cadere“.
Un tempo le unità collabenti svolgevano una loro funzione, nel presente giacciono in stato di abbandono, ma nulla vieta che possano avere vita nuova in futuro. Spesso le unità collabenti sono protagoniste di nuovi progetti, basati sulla presenza o sul lancio di specifici bonus per il recupero e il sostegno del settore edile, così come per il recupero di aree spopolate o a rischio.
Unità collabenti, le caratteristiche della categoria catastale F2
Le caratteristiche che fanno sì che un immobile appartenga alla categoria catastale F2 possono essere riassunte nei seguenti punti:
- mancata produzione di reddito proprio;
- stato di degrado avanzato
- inutilizzabilità e non agibilità dell’immobile
- presenza di gravi danni strutturali e/o di elementi parzialmente demoliti.
- perimetrabilità e identificabilità.
Merita un ulteriore approfondimento quest’ultimo punto: affinché un immobile possa essere inserito nella categoria catastale F2 occorre necessariamente che sia possibile definirne il perimetro (con mura di altezza non inferiore al metro) e che sia presente una copertura.
L’iscrizione al catasto
Le unità collabenti devono essere iscritte al catasto per permettere l’identificazione del fabbricato da parte di Comuni e regioni.
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Tasse e contributi
Gli immobili appartenenti alla categoria catastale F2 non soggetti al pagamento di IMU e imposte analoghe poiché non producono reddito. In alcune circostanze però, quando l’area in cui è collocato l’immobile è ritenuta edificabile, anche le unità collabenti possono essere sottoposte a un regime impositivo comunale.
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