È possibile richiedere le detrazioni fiscali previste per le
ristrutturazioni edilizie (c.d. “Bonus
Casa 50%”) per interventi su un immobile accatastato come
fabbricato rurale, ma che al termine dei lavori sarà utilizzato
come abitazione? Si tratta di un interessante quesito posto a
Fisco Oggi in relazione alla possibilità di
usufruire delle detrazioni previste dall’art. 16-bis del TUIR
anche per fabbricati non residenziali alla data di inizio
lavori.
Bonus Casa: per quali interventi spetta?
Ci riferiamo alle agevolazioni introdotte dall’art. 16-bis,
comma 1 del TUIR, che prevede una detrazione IRPEF pari al 36%
delle spese documentate fino a 48mila euro (che l’art. 16, comma 1,
del D.L. n. 63/2013, ha elevato fino al 31 dicembre
2024 al 50% su un massimale di 96mila euro) per unità
immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo
idoneo, l’immobile sul quale sono effettuate le seguenti tipologie
di interventi:
- a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del d.P.R.
n. 380/2001 effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
di cui all’articolo 1117 del codice civile; - b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del d.P.R.
n. 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali, e sulle loro pertinenze; - c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti
nelle categorie di cui alle lettere a) e b), sempreché sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriori alla disposizione
in esame; - d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali anche a proprietà comune; - e) finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione,
la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia
adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per
le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992; - f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; - g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla
cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento
acustico; - h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti
rinnovabili di energia; - i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare
riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,
in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica
del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione; - l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici.
Bonus Casa: gli adempimenti per non perdere le detrazioni
Sul punto ricordiamo che ai sensi del Decreto
interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, i soggetti che
intendono avvalersi delle agevolazioni devono:
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali
identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal
detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne
costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo
della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici
i documenti richiesti; - comunicare preventivamente all’ASL territorialmente competente,
mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori; - conservare ed esibire le fatture o le ricevute fiscali
comprovanti le spese effettivamente sostenute; - pagare le spese detraibili mediante bonifico bancario in cui
siano specificati causale del versamento, codice fiscale del
beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, oppure il
codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato.
Ok al Bonus Casa per ristrutturare un fabbricato rurale
Secondo quanto previsto dalla norma, l’intervento effettuato dal
contribuente rientra fra quelli previsti alla lettera b) dell’art.
16-bis, comma 1 del TUIR, motivo per cui, come specifica anche
l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta, per lavori di
ristrutturazione di un fabbricato rurale è possibile usufruire
della detrazione d’imposta del 50% a condizione che:
- si sia in possesso di tutte i requisiti richiesti per la
concessione del beneficio fiscale; - nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori di
ristrutturazione risulti esplicitamente che gli stessi comportano
il cambio di destinazione d’uso dell’immobile
ristrutturato (da fabbricato rurale ad abitativo).
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