Il Superbonus 110% non è l’unico incentivo per chi ha deciso di rinnovare la propria abitazione negli ultimi anni. Nonostante le numerose condizioni che hanno reso questo superbonus più complesso da sfruttare, esistono altre agevolazioni, spesso viste come “secondarie”. Tra queste, abbiamo il bonus ristrutturazione, il bonus finestre, e quelli dedicati a giardini e mobili. È importante agire ora, poiché queste detrazioni, sebbene disponibili quest’anno, potrebbero subire cambiamenti nel prossimo. Infatti, con la prossima legge delega per la riforma fiscale, il panorama delle detrazioni per l’abitazione potrebbe essere rivisto e semplificato. Esaminiamo quindi i bonus attualmente disponibili e come sfruttarli al meglio.
- Superbonus 90%: Dal 2023, i condomìni che avviano lavori possono beneficiare del Superbonus al 90%. Lo stesso vale per i proprietari di villette e unità immobiliari (se utilizzate come prima casa) con un reddito al di sotto dei 15 mila euro.
- Bonus Ristrutturazioni: Questo beneficio, valido fino al 2024, copre sia manutenzione ordinaria che straordinaria, garantendo una detrazione del 50% su tutte le spese affrontate.
- Sismabonus: Questo incentivo, utilizzabile fino al 31 dicembre 2024, consente di detrarre le spese effettuate per lavori di riduzione del rischio sismico. L’aliquota varia tra il 50% e l’85%.
- Ecobonus: Rivolto ai lavori finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica degli immobili. Prevede detrazioni del 50% o 65% per interventi come coibentazioni, sostituzione di infissi e impianti di climatizzazione invernale.
- Bonus Verde: Consente una detrazione Irpef del 36% per le spese legate alla sistemazione a verde di immobili residenziali.
- Norme “Salva Infissi” e “Salva Caldaie”: Forniscono vantaggi legati alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura.
- Bonus Barriere Architettoniche: Con una detrazione del 75%, valido fino al 2025, questo bonus aiuta a coprire parte delle spese sostenute per eliminare barriere e facilitare la mobilità all’interno degli immobili.
- Bonus Mobili ed Elettrodomestici: Un incentivo specifico, valido al momento fino al 2024, per chi ristruttura un immobile e risiede fiscalmente in Italia.
Superbonus 110%
Il Superbonus 110% continua ad esistere per i condomìni che hanno dato il via ai lavori mediante una delibera entro il 25 novembre 2022 e che hanno presentato la Cila entro la fine dell’anno stesso. A partire dal 2023, i condomìni che avviano lavori potranno beneficiare del Superbonus ridotto al 90%. Questa stessa condizione vale per i proprietari di villette e singole unità immobiliari, a patto che abbiano un reddito annuo al di sotto dei 15 mila euro e che l’immobile in oggetto sia la loro prima casa. Il recente decreto Omnibus, approvato dal Consiglio dei ministri, ha introdotto una proroga per chi sta portando a termine lavori su abitazioni unifamiliari o villette a schiera: questi avranno ora tempo fino al 31 dicembre per concludere e, fondamentalmente, saldare i lavori. Questo estende il termine originale di tre mesi. Tuttavia, è fondamentale notare che il Superbonus 110% per abitazioni unifamiliari e villette si applica solo se almeno il 30% dei lavori è stato completato entro il 30 settembre 2022.
Superbonus 90%
Nel 2023, il decreto Aiuti quater, ora legge 6/2023, ha apportato modifiche all’art. 119 del decreto Rilancio (normativa che ha introdotto il Superbonus). Secondo queste modifiche, è previsto un’agevolazione pari al 90% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per le unità immobiliari di persone fisiche. Tuttavia, ci sono alcune condizioni da rispettare:
- Il contribuente deve possedere il diritto di proprietà o un diritto reale di godimento sull’immobile.
- L’immobile deve essere utilizzato come residenza principale.
- Il reddito del contribuente non deve superare i 15.000 euro.
In particolare:
- Abitazione Principale: L’immobile per cui si richiede l’agevolazione deve essere la residenza principale del contribuente, dove risiede e dimora abitualmente. Si applicano gli stessi criteri dell’esenzione Imu per la prima casa. Un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, datato 10 luglio, ha spiegato che, in caso di immobile demolito e poi ricostruito, l’agevolazione al 90% è valida purché, entro il 31 dicembre 2023, l’immobile soddisfi il requisito della residenza principale.
- Reddito: Il limite di reddito è fissato a 15.000 euro per un single. Questo limite aumenta a 30.000 euro per una coppia, 37.500 euro se hanno un figlio, 45.000 euro con due figli e 60.000 euro con tre o più figli. Un single con un figlio a carico ha un limite di 22.500 euro.
Infine, è essenziale notare alcuni dettagli sulla Cilas (comunicazione di inizio lavori):
- Se la Cilas è datata prima del 1° gennaio 2023, è necessario fornire prove (come fatture) che i lavori siano effettivamente iniziati nel 2023.
- Se la Cilas è successiva al 17 febbraio 2023, non si avrà diritto a sconti in fattura o alla cessione del credito. Questo rende altamente improbabile che qualcuno inizi i lavori dopo tale data, considerando i limiti di reddito e la consequente improbabilità di ottenere rimborsi completi.
Bonus per Ristrutturazioni
Il Bonus per ristrutturazioni è stato esteso fino al 2024, permettendo ai beneficiari di accedere a una detrazione fiscale del 50% per le spese relative a interventi di manutenzione, siano essi ordinari o straordinari. Tuttavia, è fondamentale rispettare il tetto massimo di 96.000 euro di spesa per ogni singola unità immobiliare. Questa agevolazione copre vari lavori, tra cui la sostituzione o la ristrutturazione di tetti, infissi esterni, serramenti e persiane. Ciò comprende anche le modifiche relative ai materiali o alla tipologia degli elementi architettonici in questione.
Agevolazioni su Infissi e Caldaie: Cessione del Credito e Sconto in Fattura
Nel mese di febbraio, è stata introdotta una misura chiamata “salva infissi” e “salva caldaie”, che consente agli interventi in edilizia libera, come l’installazione di telai di finestre, caldaie e pompe di calore, di beneficiare della cessione del credito e dello sconto diretto in fattura nell’ambito del Superbonus e degli altri bonus edilizi. Durante una sessione del 23 marzo, la Commissione Finanze della Camera ha dato il via libera a un emendamento relativo alla legge di conversione del decreto sulle cessioni, che reintroduce queste agevolazioni. Tuttavia, è importante sottolineare che queste facilitazioni sono valide solo per gli interventi iniziati prima del blocco stabilito dal Dl, e quindi prima del 16 febbraio.
Ecobonus: Infissi e Caldaie
L’Ecobonus incentiva gli interventi mirati all’aumento dell’efficienza energetica degli immobili. A seconda del tipo di intervento, è possibile beneficiare di una detrazione del 50% o del 65%. Questi lavori includono l’isolamento termico, la sostituzione di infissi e finestre, l’installazione di impianti fotovoltaici e l’aggiornamento degli impianti di climatizzazione invernale. Fino al 2024, questa detrazione rimarrà invariata; tuttavia, dal 2025, la detrazione scenderà al 36% con un limite di spesa di 48 mila euro per ogni unità abitativa. Va notato che il governo ha pianificato di restringere l’accesso all’Ecobonus, privilegiando le fasce di reddito più modeste. Per quanto riguarda gli infissi e le caldaie, l’Ecobonus copre una vasta gamma di interventi, dall’installazione di serrande e zanzariere, al cambio di infissi, all’acquisto di nuove caldaie. È inclusa anche la sostituzione di porte, finestre, persiane e altri elementi simili. Il tetto di spesa consentito è di 60.000 euro per ogni immobile. Per beneficiare di questa agevolazione, è essenziale inviare una dettagliata comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Sismabonus
Il Sismabonus è un incentivo dedicato agli interventi di riduzione del rischio sismico, con l’obiettivo di migliorare la resistenza sismica dell’edificio interessato. Questa agevolazione è disponibile fino al 31 dicembre 2024 e offre una detrazione che varia tra il 50% e l’85%, a seconda di specifici criteri e della natura degli interventi effettuati sulla struttura. È possibile che in futuro il governo possa estendere la durata di questa agevolazione o apportare cambiamenti significativi alla sua struttura.
Bonus barriere architettoniche
Con una detrazione del 75% attiva fino al 2025, questo bonus è volto a sostenere chi decide di rimuovere barriere architettoniche all’interno degli edifici, agevolando così la mobilità. Il bonus copre anche le spese relative allo smaltimento di vecchie strutture e impianti. Inoltre, nell’ambito condominiale, è possibile usufruire di questa agevolazione per la sostituzione di finestre, sempre con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità.
Bonus Verde
L’incentivo verde, noto anche come bonus giardino, permette di ottenere una detrazione Irpef del 36% sulle spese effettuate per la creazione o sistemazione di aree verdi in immobili residenziali, ed è valido fino al 31 dicembre 2023. Il massimale previsto per ciascuna unità immobiliare è di 5 mila euro. Se le spese sono sostenute in ambito condominiale, il vantaggio aumenta poiché il limite di 5 mila euro è applicato per ciascun appartamento. Ad esempio, in un condominio composto da 15 unità, il limite complessivo sarà di 75 mila euro, con un potenziale sconto fiscale fino a 27 mila euro. Un singolo proprietario può beneficiare di questo incentivo per più di un immobile di sua proprietà. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, se gli interventi verdi riguardano immobili utilizzati sia per abitazione che per attività professionale o commerciale, l’agevolazione sarà ridotta del 50%. Come per molte altre detrazioni fiscali, l’incentivo verde sarà dilazionato in dieci rate annuali dello stesso importo, a partire dall’anno in cui è stata effettuata la spesa.
Bonus mobili
Se stai pensando di dare una nuova vita alla tua casa attraverso il rinnovo dell’arredamento, c’è un bonus specifico a tua disposizione, valido fino al 2024. Tuttavia, ci sono alcune condizioni da considerare: il bonus per mobili ed elettrodomestici è riservato a coloro che sono proprietari di un immobile in fase di ristrutturazione e che sono contribuenti residenti in Italia. La ristrutturazione è quindi un prerequisito essenziale per accedere all’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate precisa nelle sue linee guida che la detrazione del 50% sulla spesa sostenuta si applica solo al contribuente che ha usufruito della detrazione per i lavori di recupero edilizio. Se, ad esempio, un coniuge ha sostenuto le spese per la ristrutturazione e l’altro coniuge quelle per l’arredo, nessuno dei due ha diritto al bonus. La detrazione si applica su un massimo di 8 mila euro nel 2023 e 5 mila euro nel 2024, includendo le spese di trasporto e montaggio. Questo importo verrà suddiviso in dieci rate annuali uguali. Come metodo di pagamento, è possibile utilizzare bonifici, carte di debito o di credito. Tuttavia, pagamenti con assegni, contanti o altri metodi non sono ammessi, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate. Per richiedere il bonus, è fondamentale conservare tutta la documentazione relativa al pagamento, tra cui: ricevute di bonifico, conferme di transazioni effettuate con carte, dettagli di addebiti sul conto corrente e fatture di acquisto, le quali devono dettagliare la tipologia e quantità di beni e servizi acquistati.
Come previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, i contribuenti che:
- fino al 31 dicembre 2025 sostengono spese per gli interventi ammessi al Superbonus
- negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 effettuano spese per gli ulteriori interventi indicati al comma 2 dell’articolo 121 (interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica o antisismici, interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, interventi – dal 1° gennaio 2022 – per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche per i quali spetta la detrazione del 75% per l’anno 2022)
possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente 1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello sconto applicato. Questo credito è cedibile ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (indicati nel decreto legislativo n. 385/1993)
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.
Per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, trova applicazione la disposizione prevista dall’articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34/2020. Per le comunicazioni di prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, le banche, ovvero le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993, possono sempre effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati (di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 58/1998), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. 2. per la cessione di un credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (indicati nel decreto legislativo n. 385/1993)
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.
Per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, trova applicazione la disposizione prevista dall’articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34/2020. Per le comunicazioni di prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, le banche, ovvero le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993, possono sempre effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati (di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 58/1998), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.